

I N T E R N A T I O N A L D E V E L O P M E N T A N D E N V I R O N M E N T A G E N C Y

International Development and Environment Agency - I.D.E.A. è un marchio e logo registrati di proprietà della stessa. Non è autorizzato l'utilizzo nè la divulgazione degli stessi previo autorizzazioni.
COPYRIGHT

"INTERNATIONAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT AGENCY" e “I.D.E.A.” sono marchi registrati di proprietà della suddetta associazione.
L'uso improprio dei marchi e delle attività ad essi connesse è perseguibile ai fini di legge.
I loghi sono copyright e marchi registrati di proprietà della suddetta associazione. L'uso improprio dei loghi e delle attività ad essi connesse è perseguibile ai fini di legge.
L'Associazione I.D.E.A. si riserva, in caso di uso fraudolento dei marchi e dei loghi da parte di terzi, di intentare causa civile per danni d'immagine, a tutela delle attività dei suoi legittimi Operatori e partner.
Hanno diritto all'uso del marchio registrato I.D.E.A.® gli associati che favoriscono le finalità di statuto della stessa previa iscrizione annuale e/o rinovo
* Art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere d'ingegno o di prodotti industriali.
Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2065. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
* Art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Chiunque, al di fuori dei casi di concorsi nei delitti preveduti nell'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o dei prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2065.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
* Art. 475 Pena accessoriaLa condanna per alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza.